L’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 sostituisce la precedente ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020.
Coordinando le due ordinanze e suddividendo i soggetti destinatari tra datori di lavoro e non, si può ricostruire quanto segue.
Dal 18 aprile al 3 maggio 2020 (vigenza dell’ordinanza n. 38)
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro “aperti” alla data del 18 aprile 2020 erano obbligati a compilare e trasmettere entro il 18 maggio 2020 il protocollo cartaceo anti-covid alla Regione ad un apposito indirizzo email indicato nell’ordinanza. Per gli altri datori di lavori il termine per l’invio del protocollo era di trenta giorni dalla riapertura.
MISURE DA ADOTTARE IN TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO (esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali)
Nell’ordinanza sono indicate una serie di misure da adottare per tutti gli ambienti di lavoro e sono dettate una serie di disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali.
Di particolare rilevanza è l’istituzione di un registro che riportare quotidianamente l’esecuzione della sanificazione degli ambienti come prescritta ai punti 7. e 8. dell’ordinanza: nel dubbio posto dalla poca chiarezza della norma, si ritiene che questo adempimento doveva essere effettuato anche dai non datori di lavoro.
Dal 3 maggio 2020 (vigenza dell’ordinanza n. 48)
DATORI DI LAVORO
Tutti i datori di lavoro “aperti” alla data del 18 aprile 2020 che non hanno compilato e trasmesso il protocollo cartaceo anti-covid alla Regione devono provvedervi entro il 18 maggio 2020 compilando online un modulo da inviare al SUAP competente attraverso il sistema START. Per gli altri datori di lavoro il termine per l’invio del protocollo è rimasto di trenta giorni dalla riapertura.
MISURE DA ADOTTARE IN TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO (esclusi quelli sanitari e i cantieri).
A differenza delle misure indicate nell’ordinanza n. 38, le misure indicare dall’ordinanza n. 48 dal 3 maggio 2020 si applicano, adattandole al caso concreto, anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi. Trattasi delle seguenti misure:
“Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
Per tutti, datori di lavoro e non, si applica il punto d) e cioè l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
Per questo ultimo adempimento è stato predisposto nell’ultima pagina della presente il testo di avvertenze da affiggere all’ingresso dell’esercizio o ufficio, con contenuto minimo da poter implementare con ulteriori informazioni specifiche che si volessero fornire.
- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
- Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
- In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
- Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
- Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria;
- La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali
Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall’1 al 9 della presente ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:
a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati, e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di
1,8 m;
b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;
c) l’ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l’adozione di entrambe le misure. All’ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
d) l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
e) l’obbligo di consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;
f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;
g) nei mercati all’aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
Disposizioni specifiche per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni
Per gli uffici pubblici e privati e per le libere professioni valgono le disposizioni di cui ai punti dall’1 al 9 della presente ordinanza e, nel caso di rapporti con il pubblico o la clientela, valgono le disposizioni di cui ai punti dalle lettere da a) a e).”
Si può concludere che per i non datori facenti parte delle categorie degli uffici pubblici e privati e per le libere professioni si debbano applicare le norme di cui ai punti da 1 a 9 e le norme da a) ad e) nel dubbio posto dalla poca chiarezza della norma, si ritiene che gli adempimenti relativi alla tenuta del registro delle sanificazioni (punti 5. e 6.) debba essere effettuato anche dai non datori di lavoro (ex punti 7. ed 8. dell’ordinanza n. 38).
Per tutti, datori di lavoro e non, si applica il punto d) e cioè l’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m. Per questo ultimo adempimento è stato predisposto nell’ultima pagina della presente il testo di avvertenze da affiggere all’ingresso dell’esercizio o ufficio, con contenuto minimo da poter implementare con ulteriori informazioni specifiche che si volessero fornire.
Per concludere:
i datori di lavoro, se non hanno già provveduto all’invio del protocollo in vigenza dell’ordinanza 38 del 18 aprile 2020, devono provvedere, presso il proprio consulente del lavoro, a compilarlo online entro il 18 maggio 2020 per chi era attivo al 18 aprile 2020 ovvero entro 30 giorni dalla riapertura per i soggetti che erano “chiusi” per decreto; devono adottare poi tutte le misure di cui ai punti da 1 a 9;i commercianti, datori di lavoro e non, devono comunque adottare le misure indicate dai punti da 1 a 9 e alle lettere da a) a g);gli uffici pubblici e privati e i liberi professionisti, datori di lavoro e non, dal 3 maggio 2020, devono adottare tutte le indicazioni previste dai punti da 1 a 9 se non hanno rapporti con il pubblico ed anche quanto disposto dalle lettere da a) ad e) se hanno rapporti con il pubblico;i datori di lavoro devono istituire e aggiornare il registro giornaliero delle sanificazioni (in allegato se ne propone una bozza);i non datori di lavoro che però hanno rapporti con il pubblico devono istituire e aggiornare il registro giornaliero delle sanificazioni (in allegato se ne propone una bozza). I non datori di lavoro che non hanno rapporti con il pubblico parrebbero esclusi da questo obbligo: non si è però sicuri di questa esclusione e pertanto si consiglia l’istituzione e l’aggiornamento di questo registro per evitare contestazioni da parte dei soggetti preposti al controllo.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’assistenza per gli adempimenti richiesti dalle singole norme; Vi invito a contattarmi per email o anche al cellulare (3342348022).
AVVERTENZE PER L’ACCESSO AI LOCALI
a) L’accesso dell’utenza è scaglionato, in modo tale che all’interno sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Resta fermo quanto raccomandato nell’Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 26 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l’accesso ad una sola persona. E’ comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m.
b) L’ingresso è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. All’ingresso è posizionato dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso prima di accedere ai locali.
c) E’ consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
Qui potete scaricare la tabella per la registrazione delle pulizie
Accedi al portale della regione per la presentazione online del Protocollo anti-contagio COVID-19