Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto nuove misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare l’emergenza economica da Covid 19.
Ma veniamo al credito d’imposta sulle locazioni di botteghe e negozi istituito dall’art.65 del DL N. 18/2020. In tanti, in queste settimane e a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Virus, hanno dovuto chiudere le loro botteghe e i negozi.
Questo naturalmente non li ha esonerati dal pagare il canone di locazione ai relativi proprietari degli immobili.
Per fronteggiare la mancanza di liquidità di quanti hanno dovuto ugualmente esborsare tali somme di denaro, il suddetto articolo ha previsto per il mese di marzo un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e tramite il Modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
L’articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Decreto Cura Italia) riconosce un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo a: imprenditori (quindi esercenti attività d’impresa e pertanto ne sono esclusi ad esempio i professionisti);
solo per immobili accatastati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e indipendentemente dalla metratura dei locali, quindi non possono godere del bonus affitti
che per qualsiasi motivo non rientrano in immobili C/1.
Si tratta dell’ormai famoso bonus affitto negozi a favore degli inquilini, una norma che, indirettamente aiuta anche i locatori.
ESCLUSIONE SPECIFICA
Non rientrano nell’agevolazione gli imprenditori che esercitano attività che – ai sensi del DPCM 11/3/2020 – non erano obbligati a sospendere l’attività (in pratica è un lungo elenco delle attività che potevano rimanere aperte, quali ad esempio alimentari, ferramente, profumerie e igiene personale, ottica, saponi e detersivi, lavanderie e tintorie, illuminazione, giornali e riviste, pompe funebri e attività connesse e diverse altre attività).
Ricordando che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico, leggiamo cosa ha previsto la RISOLUZIONE N. 13/E dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire istruzioni operative ai contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio fiscale.
In data 20 marzo la suddetta Risoluzione ha istituito il codice tributo: “6914” denominandolo “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”
Istruzioni operative esposte nell’art.65 del DL n 18:
- il codice “6914” è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”
- ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”
- Il campo “anno di riferimento” si riferisce all’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta e nel seguente formato “AAAA”.
- Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020
- L’F24 è da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
Concludiamo precisando che il comma 2 dell’art. 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.