Ricordo che l’art. 49 prevede varie possibilità di finanziamento:

In particolare lo Stato, tramite il Fondo di Garanzia delle PMI, garantirà, tra l’altro:

le operazioni di finanziamento per la rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di ulteriore credito nella misura del 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; le imprese dovranno seguire una particolare istruttoria presso le banche finanziatrici; saranno escluse le imprese che presentino esposizioni classificare come “sofferenze” oppure come UTP cioè “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”;

nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche ed altri intermediari finanziari concessi a favore di professionisti e piccole imprese la cui

attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da autocertificazione; l’intervento del Fondo per questi soggetti è concesso gratuitamente e senza valutazione.

L’art. 56 prevede, tra l’altro, alla lettera c) del comma 2, che per le piccole e medie imprese, dietro comunicazione alla banca, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione suddetta è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Occorre precisare che le autocertificazioni, che si rilasciano per attestare quanto richiesto dalle singole norme, sono regolate dall’art. 47 della legge 445 del 2000 e sono rilasciate sotto la propria responsabilità penale (come quelle che si rilasciano ai posti di blocco per muoversi in questo periodo).

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’assistenza per gli adempimenti richiesti dalle singole norme; Vi invito a contattarmi per email o anche al cellulare (3342348022) e preciso che per la consulenza ed assistenza fornita in questa fase non saranno addebitati onorari.

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