Stanotte è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18, che oltre a recare tutta una serie di sospensioni e rinvii di adempimenti e pagamenti in materia fiscale e contributiva, dispone alcune misure per gli ammortizzatori sociali per le ditte che impiegano lavoratori dipendenti (per informarvi sulle quali vi invito a rivolgervi ai consulenti del lavoro di cui siete clienti), altre misure per il sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario per le piccole e medie imprese e altre misure ancora relativamente ad indennità per professionisti, lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi; è previsto anche un credito di imposta per botteghe e negozi relativo al canone di locazione (per chi conduce in locazione le mura del proprio negozio).

Mi soffermerò su queste tre ultime serie di norme.

1. Indennità per professionisti, lavoratori autonomi e co.co.co. (art. 27 e 28 del DL in particolare).

Queste norme riconoscono la somma di euro 600 per il mese di marzo 2020 a favore dei professionisti e dei lavoratori titolari di rapporti di co.co.co, iscritti alla Gestione separata, ed ai lavoratori iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti. L’indennità sarà erogata dall’INPS a seguito di presentazione di apposita domanda (per ora non se ne conoscono le modalità ne è stato pubblicato un modello: occorrerà attendere comunicazioni ufficiali dall’INPS). Pare che questa indennità potrà essere riproposta anche per il mese di aprile, però al momento non c’è nessuna certezza in merito.

Per i professionisti iscritti alle relative casse di previdenza ed assistenza (avvocati, commercialisti, geometri, architetti, ingegneri, ecc.) al momento l’art. 44 del DL prevede l’istituzione di un fondo, denominato “Fondo per il Reddito di Ultima Istanza”, di 300 milioni di euro per uil 2020, per riconoscere ai soggetti suddetti una indennità; tutto sarà regolato da uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL (cioè entro il 16 aprile 2020).

2. Misure per il sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Art. 49, 54 e 56 del DL in particolare).

L’art. 49 prevede varie possibilità di finanziamento: chi fosse interessato è pregato di contattarmi per email o per telefono.

In particolare lo Stato, tramite il Fondo di Garanzia delle PMI, garantirà:

– le operazioni di finanziamento per la rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di ulteriore credito nella misura del 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; le imprese dovranno seguire una particolare istruttoria presso le banche finanziatrici; saranno escluse le imprese che presentino esposizioni classificare come “sofferenze” oppure come UTP cioè “inadempienze probabili” o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”;

nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 euro erogati da banche ed altri intermediari finanziari concessi a favore di professionisti e piccole imprese la cui

attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da autocertificazione; l’intervento del Fondo per questi soggetti è concesso gratuitamente e senza valutazione.

L’art. 54 prevede che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa che possano essere ammessi ai benefici del detto Fondo (sospensione del pagamento delle rate del mutuo) anche i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L’art. 56 prevede, tra l’altro, alla lettera c) del comma 2, che per le piccole e medie imprese, dietro comunicazione alla banca, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione suddetta è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Occorre precisare che le autocertificazioni, che si rilasciano per attestare quanto richiesto dalle singole norme, sono regolate dall’art. 47 della legge 445 del 2000 e sono rilasciate sotto la propria responsabilità penale (come quelle che si rilasciano ai posti di blocco per muoversi in questo periodo).

3. Credito di imposta per botteghe e negozi relativo al canone di locazione (Art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito d’imposta non si applica alle attività che sono rimaste aperte a seguito della introduzione della cosiddetta “zona rossa” nazionale, ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. Per alleviare la situazione dei conduttori di contratti di locazione non sono previste al momento altre misure di favore.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per l’assistenza per gli adempimenti richiesti dalle singole norme.

A questo link il decreto completo.

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